Decreto #CuraItalia: le principali misure

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge ‘Cura Italia’, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore. Complessivamente il decreto legge autorizza per l’emergenza l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l’anno 2020.

IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Fondo di garanzia PMI (art.49) – Potenziato il fondo di garanzia per le PMI: per 9 mesi, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Moratoria prestiti (art.56) – Moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle PMI e micro imprese, che facciano richiesta alla banca o altro intermediario finanziario che ha concesso il credito, con garanzia pubblica al 33%. Previsto un bonus fiscale per la cessione dei crediti deteriorati.

Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro (art.64) – Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art.65) – A chi fa attività d’impresa e ha un negozio o una bottega in affitto è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. Il credito d’imposta del 60% riguarda gli affitti di marzo di negozi e botteghe (categoria catastale C1) e non si applica alle attività essenziali che sono rimaste aperte.

Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese (art.72) – Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

IL SOSTEGNO AI LAVORATORI

Cassa in deroga per tutti fino a 9 settimane (art.22) – ​​Cig in deroga per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, per un periodo massimo di 9 settimane, anche per le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, previo accordo sindacale anche in via telematica (accordo non richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti). È escluso il lavoro domestico. Prevista inoltre la possibilità di cig ordinaria, per un massimo di nove settimane, per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza. Autorizzata inoltre la Cig ordinaria anche per le imprese che già si trovano in Cig straordinaria e un assegno ordinario fino a 9 settimane per le imprese che hanno in corso l’assegno di solidarietà.

Permessi legge 104 mese marzo-aprile (art.24) – I permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.

Congedo speciale (art.25) – A partire dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole, è in arrivo una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un’indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità. Inoltre, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Voucher baby sitter (art.25) – In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Quarantena equivale a malattia (art.26)  – Prevista l’equiparazione dell’assenza per quarantena alla malattia, già prevista per il settore pubblico, anche per il settore privato.

Indennità per autonomi (art.28) – Ai lavoratori autonomi e partite Iva e ai co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, non tassata. Questo in attesa del successivo decreto che arriverà in aprile. Un bonus dello stesso importo viene assegnato anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, ad artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, agli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro.
La somma di 600 euro spettano anche ai lavoratori dello spettacolo, se sono iscritti al relativo fondo pensione, hanno almeno 30 contributi giornalieri versati e redditi inferiori a 50mila euro. I bonus non sono cumulabili e non vanno a chi percepisce il reddito di cittadinanza. C’è un limite di spesa complessivo di circa 2 miliardi di euro.

Fondo ultima istanza per redditi bassi (art.44) – Istituito il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ per garantire un’indennità, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.​

Vietato licenziare per 2 mesi a partire dalla data del decreto (art.46) – Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”.

Bonus 100€ per i lavoratori in sede (art.63) – Arriva un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo.  

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Versamenti e contributi lavoro domestico rinviati al 10 (art.37) – Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Reddito di cittadinanza (art.40)- Il governo sospende per due mesi le misure di condizionalità previste dal reddito di cittadinanza quali l’immediata disponibilità al lavoro e all’impegno in attività di servizio alla comunità. Per “contrastare la diffusione del virus limitando gli spostamenti delle persone”, sono sospesi per due mesi anche le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di Naspi e Discoll e per i beneficiari di integrazioni salariali.

Stop mutui prima casa (art.56) – Via libera per un periodo di 9 mesi all’estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.

LE MISURE FISCALI

Stop ritenute per professionisti (art.61) – I professionisti e consulenti che hanno ricavi o compensi al di sotto dei 400mila euro non dovranno versare le ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti fino al 31 marzo. I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d’acconto dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate.

Stop termini adempimenti fiscali (art.62) – Gli adempimenti fiscali con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi per tutti; tali versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili ai fini della precompilata.

Stop versamenti imprese e professionisti sotto 2 mln di euro (art.67) – Per imprese, autonomi e professionisti con ricavi al di sotto dei 2 milioni di euro, i versamenti alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail sono rinviati al 31 maggio e potranno essere pagati in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 68) – Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Il nostro team è pronto ad assistere gratuitamente imprese e persone che vogliano usufruire delle misure contenute nel Decreto.

Contattaci