SI PRECISA CHE ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 TUTTA L’ITALIA DIVENTA ZONA PROTETTA.
Il nuovo provvedimento è entrato in vigore a partire dal 10 marzo 2020 e avrà efficacia fino al 3 aprile 2020.
Muoversi solo se necessario
È CONSENTITO MUOVERSI SOLO PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE E NECESSITÀ. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione. Una falsa dichiarazione è un reato.
Scarica il nuovo modulo di autocertificazione del Ministero dell’Interno aggiornato al Dpcm 9 marzo.
Divieto di assembramento
E’ VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO; a tal riguardo sono sospese le manifestazioni ed gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, servizi educativi per l’infanzia, musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospese altresì le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, e gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida e le procedure concorsuali pubbliche e private.
Ristoranti e bar chiusi alle 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività diverse da quelle di ristorazione e bar, a condizione che:
- il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
- garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico;
- in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività.
Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)
Chiusi centri commerciali e mercati nei fine settimana. La chiusura non é disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone).
Gestione del personale
Per i datori di lavori, pubblici e privati, si raccomanda di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Confartigianato Salerno invita tutti a mantenere dei comportamenti responsabili e in linea con le disposizioni riportate.
#andràtuttobene #iorestoacasa